Il servizio deve essere prestato con rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio e deve concernere personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. e, eventualmente, oggi a carico dello Stato (legge 124/99).
In tale ultimo caso, deve, inoltre, esservi corrispondenza tra i profili professionali degli EE.LL. e i profili professionali del personale ATA della scuola statale.
Nessuna delle succitate condizioni sussiste nel caso degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità le cui prestazioni non determinano l’instaurazione di un rapporto di lavoro (art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81) .
Le prestazioni, pertanto, degli addetti ai Lavori Socialmente Utili e dei Lavori di Pubblica Utilità non costituiscono titolo di valutazione nelle procedure di reclutamento del personale ATA.
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